05 dicembre 2012

L. n. 223 del 1991, art. 5


Con queste premesse di fatto, incensurabili in questa sede e di carattere assorbente per la definizione della controversia, trova applicazione il consolidato principio secondo cui la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l'intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d'azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre; sicchè i profili professionali da prendere in considerazione sono quelli propri di tutti i dipendenti potenzialmente interessati (in negativo) alla mobilità, tra i quali potrà, all'esito della procedura, operarsi la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità (cfr. Cass. n. 22824, 22825 del 2009)

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-11-2012, n. 19891


Nessun commento: