05 dicembre 2012

Revocazione della revocazione.


L'art. 681 cod. civ. disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di disposizioni testamentarie, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate. Tuttavia esso non preclude al testatore la possibilità di revocare la precedente revocazione tacitamente, e, cioè, attraverso un nuovo testamento contenete disposizioni incompatibili con quelle che sono state espressamente revocate. Ma nel caso di specie, posto che la manifestazione di volontà testamentaria formulata l'11 settembre 1989 non consiste in un atto di revoca espressa della revoca espressa di ogni precedente disposizione testamentaria formulata nel testamento pubblico del 15 luglio 1986, come ha ritenuto la Corte d'appello, va escluso che le disposizioni del testamento olografo dell'1 luglio 1948 rivivano automaticamente. La revoca tacita della revoca lascia impregiudicata l'efficacia delle disposizioni gia revocate, perchè non avendo la revoca della revoca, revocato il testamento pubblico, le disposizioni che in ragione di quella revoca si ripropongono, per rivivere concretamente, devono risultare interpretabili in guisa tale da rendere comprensibile la volontà complessiva del testatore. Tale accertamento costituisce, una "quaestio voluntatis" rimessa al giudice di merito, che nel caso di specie l'ha effettuata in maniera adeguatamente motivata - così da essere incensurabile in questa sede - giungendo alla conclusione che detta indagine, nel caso di specie, è insuscettibile di approdare ad un esito univoco, dal momento che non sussistono elementi certi, intrinsecamente ricavabili dal dato testuale, per inferire che il legato in favore della ricorrente sia compatibile con le disposizioni espresse nel testamento pubblico del 15 luglio 1986 attributive di legati, ad esse aggiungendosi o integrandole, ovvero sia incompatibile, rispetto alle disposizioni attributive di legati, con il testamento pubblico medesimo, ponendosi in via alternativa o sostitutiva. Con la conseguenza che non risultando elementi adeguati per interpretare la effettiva volontà espressa apponendo una nuova data al testamento del 1948, essa è inidonea a revocare l'avvenuta revoca espressa di tale testamento.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-11-2012, n. 19915


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