05 dicembre 2012

Risarcimento del danno patrimoniale


A norma dell'art. 2043 c.c., ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete infatti il risarcimento del danno, anche patrimoniale, purchè sia accertato in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a beneficiare in futuro (Cass., 8 marzo 2006, n. 4980; Cass., 2 febbraio 2007, n. 2318).

Il potere discrezionale che l'art. 1226 cod. civ., conferisce al giudice del merito è al riguardo rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass., 18 aprile 2007, n. 9244).

Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-11-2012, n. 19760


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