05 dicembre 2012

Il rischio del c.d. "forum shopping"


Infatti, a parte il rilievo che il decidente solo in via di mera ipotesi assume che il giornale "poteva anche.... pervenire casualmente nell'ambito territoriale del COA di Monza", va osservato che in tema di illeciti civili consumati attraverso la stampa, o più in generale attraverso mezzi di comunicazione di massa, il c.d. forum commissi delicti (di cui all'art. 20 c.p.c., che in effetti fa riferimento al luogo in cui è sorta l'obbligazione) è individuato, secondo la più recente giurisprudenza di queste S.U. nel luogo in cui il danneggiato ha subito il danno.

In particolare le S.U. n. 21661 del 13/10/2009, hanno statuito che nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al "forum commissi delicti" di cui all'art. 20 cod. proc. civ., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione - che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione - consente, da un lato, di evitare un criterio "ambulatorio" della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall'altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole.

In materia penale, dove ciò che perfeziona la fattispecie è l'evento e non il danno civile conseguente, si è invece affermato che nei procedimenti per reati commessi con il mezzo della stampa, la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo di cosiddetta "prima diffusione", il quale di solito coincide con quello della stampa, per la ragionevole presunzione che la possibilità che lo stampato venga letto da altre persone e, quindi, la sua diffusione in senso potenziale, si verifichi immediatamente all'uscita dello stampato dalla tipografia (Cass. Pen. Sez. 1 n. 7259 del 21/12/2005; Cass. Pen. Sez. 1, n. 25804 del 12/06/2007).

In entrambi gli ordinamenti il legislatore (e quindi la giurisprudenza) ha avuto cura di evitare che potesse formarsi un'interpretazione delle norme in tema di competenza che favorisse un criterio "ambulatorio" della competenza, con possibilità di scelta del giudice (c.d. "forum shopping") e senza alcuna "prevedibilità" del giudice competente a decidere, che è invece un elemento essenziale di ogni ordinamento con caratteristiche di garanzia.

Ciò comporta che anche in sede di giudizio disciplinare, allorchè l'illecito è commesso con l'uso della stampa, la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo di perfezionamento dell'illecito e cioè a quello della "prima diffusione", che coincide generalmente con il luogo della stampa (poichè lì si è perfezionato l'illecito). Che poi una copia dello stampato possa pervenire in altro luogo del territorio nazionale, ciò non modifica la competenza disciplinare per territorio, già radicatasi in relazione al luogo di consumazione dell'illecito.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13-11-2012, n. 19705

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