28 marzo 2012

I soldi del Comune saranno pure impignorabili..ma fai almeno una CTU contabile


"una volta ricordato che la qui pienamente condivisa impostazione di Cass. 23727 del 2008 comporta l'inversione dell'onere della prova sulla sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'impignorabilità, va rilevato che la creditrice ha assolto ogni onere su di essa incombente con la mera adduzione, evidentemente non pretestuosa nè generica, di numerose circostanze di fatto, analiticamente elencate anche nel ricorso (ed in ossequio al principio della sua autosufficienza), dalle quali desumere il sospetto di quell'inoperatività;


la circostanza che la creditrice abbia in concreto offerto di provare, con prove documentali ed orali, analoghe circostanze, di certo non elide il corrispondente onere del Comune: il quale non può essere assolto mediante una mera certificazione di uno dei suoi uffici od organi, operando anche quanto alla pubblica amministrazione il principio generale del processo civile, per il quale di regola - e tranne specifiche eccezioni previste dalla legge, che in questo frangente non si rinvengono - nessuno può formare prove a proprio favore;


nè si riscontra una genericità tale delle capitolazioni delle prove orali od altre condizioni dei documenti addotti da escludere in via diretta ed immediata ogni loro riferibilità a fatti impeditivi dell'impignorabilità, soprattutto perchè, come si ripete, onerato della prova positiva della insussistenza di quelli, una volta non pretestuosamente dedotti, era il Comune debitore e non il creditore;


ancora, dinanzi ai sospetti di inoperatività dell'impignorabilità, ben poteva darsi il caso di una consulenza tecnica di ufficio percipiente, essendo evidente l'inaccessibilità, da parte del singolo creditore, alla complessa contabilità di un ente complesso come il Comune (e, per le sue titaniche dimensioni, come quello di Napoli) e quindi la sua impossibilità di provare altrimenti le circostanze dedotte, a prescindere da chi poi ne avesse in concreto l'onere: e salvo solo il principio della necessaria anticipazione dei costi degli atti processuali in corso di causar con valutazione peraltro rimessa al giudice istruttore della stessa ed impregiudicata la finale regolamentazione del carico delle spese di lite;


[...]


Ne consegue che malamente sono stati applicati, in danno del creditore opponente, i criteri elaborati da questa Corte in tema di contestazione dei presupposti per l'applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, e, pertanto, in accoglimento dei motivi ventesimo, ventunesimo, ventiduesimo, ventitreesimo, ventiquattresimo, venticinquesimo e ventiseiesimo, il ricorso va accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio al medesimo tribunale di Napoli, in persona di diverso giudicante, il quale istruirà l'opposizione attenendosi ai principi di cui ai precedenti punti 16.1. a 16.4. e provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità in rapporto all'esito finale della lite."

Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-03-2012, n. 4820

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