28 marzo 2012

Incarico di mediazione: libertà delle forme anche per le società


"Erroneamente la Corte di appello ha affermato che Sitas avrebbe dovuto attribuire l'incarico al mediatore tramite un atto espresso e formale, compiuto da soggetto legittimato a rappresentarla.


Anche per l'attività economica delle persone giuridiche vale il principio della libertà delle forme, per tutti gli atti per i quali la legge non richieda una forma particolare. Fra questi non rientra il conferimento dell'incarico al mediatore (salvo ovviamente il caso in cui sia conferito anche il potere di rappresentare il mandante nella conclusione del contratto intermediato e per quest'ultimo sia richiesta la forma scritta).


Ma soprattutto, è principio consolidato in tema di mediazione che presupposto essenziale del diritto al compenso non è necessariamente il conferimento espresso dell'incarico, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un'attività utile per la conclusione dell'affare; che di tale attività le parli fossero consapevoli e da essa abbiano tratto vantaggio (Cass. civ. Sez. 3, 12 settembre 1997 n. 9004; 11 maggio 1998 n. 4742; 30 gennaio 2001 n. 1290; 15 marzo 2007 n. 6004).


Questo principio è stato disatteso dalla Corte di appello, che non ha motivato in ordine alla consapevolezza o meno da parte di Sitas dell'intervento del mediatore ed all'utilità dell'opera da lui svolta, pur a prescindere dall'atto formale di incarico."

Cass. civ. Sez. VI, Ord., 26-03-2012, n. 4830

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