28 marzo 2012

CEDU procedimento di prevenzione antimafia "a porte chiuse"


Ancora sull'iniquità del procedimento di prevenzione "a porte chiuse"

Sulla scia della procedure d'arret pilote Bocellari e Rizza c. Italia, la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza in rassegna, è tornata ad affermare che la disciplina del procedimento di prevenzione antimafia non risponde alle esigenze postulate dalla Convenzione europea in relazione alle garanzie pubblicitarie. Un procedimento che infatti non consenta all'interessato di richiedere uno svolgimento a porte aperte non è compatibile con l'art. 6 della Cedu. Ciononostante, la "censura" mossa dai giudici di Strasburgo all'apparato normativo italiano è da ritenersi superata, atteso che, com'è noto, il problema dell'apertura delle porte nel procedimento di prevenzione patrimoniale antimafia è stato, proprio in forza del monito europeo, modificato, prima con l'intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 93/2010) e poi con quello del legislatore (cfr. il c.d. Codice Antimafia). Il nuovo impianto normativo ha espunto dal sistema il c.d. statuto camerale unimodale, introducendo il c.d. modello "a geometria variabile" dove la richiesta dell'interessato può far sì che il pubblico assista all'udienza.

CEDU / Sentenza 26 luglio 2011 da NORMA


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