27 marzo 2012

Responsabilità disciplinare del notaio

"L'esame del motivo di ricorso rende necessaria l'esposizione di alcuni principi regolatori della responsabilità disciplinare degli esercenti la professione notarile e del controllo della Corte di cassazione sulla motivazione delle decisioni rese dalla Corte di appello, quale giudice del reclamo avverso le decisioni della COREDI (L. n. 89 del 1913, artt. 158, 158 bis e 158 ter, come D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249).


Vi è da premettere che, come già affermato da questa Corte, l'art. 147 della legge notarile individua con chiarezza l'interesse che si ritiene meritevole di tutela (ossia, la salvaguardia della dignità e reputazione del notaio, nonchè il decoro ed il prestigio della classe notarile) e determina la condotta punibile in quella idonea a compromettere l'interesse tutelato; condotta il cui contenuto, non individuato nel suo specifico atteggiarsi, è integrato dalle norme di etica professionale e, quindi, dal complesso di quei principi di deontologia che sono oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico, nonchè dai "Principi di deontologia professionale dei notai" emanati dal Consiglio Nazionale del notariato in data 24 febbraio 1994 (G.U. 16 luglio 1994, n. 165, suppl. ord.). Come tale la norma menzionata è del tutto rispettosa del principio di legalità (Cass. 24/07/1996, n. 6680).


La ragione della mancanza di una specifica tipizzazione di ipotesi d'illecito,anche in tema di disciplinare dei notai, al pari di quanto avviene per altre categorie, viene generalmente ravvisata nel fine di evitare che violazioni dei doveri anche gravi possano sfuggire alla sanzione disciplinare. Pertanto, per un'esatta ricostruzione del controllo di legittimità sull'interpretazione ed applicazione di tale norma, occorre prendere le mosse dalla premessa che la stessa descrive fattispecie d'illecito disciplinare, non mediante un catalogo di ipotesi tipiche, ma mediante clausole generali o concetti giuridici indeterminati. Ciò comporta anzitutto che tale norma non si presta ad una definitiva ed esaustiva individuazione di ipotesi tipiche sul piano astratto, sia pure da parte dell'organo deputato alla sussunzione del fatto nella norma generale. Il che, sotto il profilo attuativo, significa che il perimetro di tale norma generale, preposta alla tutela del decoro e della dignità professionale, non è esaurito dalle fattispecie tipiche lesive che possano rivenirsi nel codice deontologico professionale.


[...]


Il dibattito sul controllo di legittimità dell'applicazione di concetti giuridici indeterminati effettuata dal giudice di merito non è certo recente, nè esclusivo della tradizione giuridica italiana, ma risale ad oltre un secolo e mezzo fa. Limitando l'esame all'esperienza applicativa della Corte, è certo che, almeno nella sua teorica enunciazione, quando il giudice del merito è chiamato ad applicare concetti giuridici indeterminati, il compito del controllo di legittimità può essere soltanto quello di verificare la ragionevolezza della sussunzione del fatto. La Corte non può, pertanto, sostituirsi al giudice di merito nell'attività di riempimento dei concetti indeterminati contenuti nel citato art. 147 l. not..


[...]


Il sindacato da parte della Corte di legittimità sulla ragionevolezza di tale concretizzazione della norma generale è quindi un sindacato su vizio di violazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, ben lontano da quello di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5. 10.7. Ne consegue che non è incorsa in alcuna violazione degli artt. 136 e 147 l. not. La sentenza impugnata che ha applicato al notaio la sanzione dell'avvertimento per l'addebito di cui al capo 2) per aver rogato un atto in cui chi compariva quale rappresentante esorbitava dai poteri conferiti dal rappresentato, così effettuando un esercizio non oculato nè tecnicamente corretto della professione notarile."

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-03-2012, n. 4720

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