27 marzo 2012

Domanda di brevetto


"Il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato in diverse occasioni che, pur dovendo ogni domanda di brevetto avere ad oggetto una sola invenzione, ben può accadere che tale domanda si presenti come un complesso di più elementi inventivi, talvolta oggetto di plurime rivendicazioni, come espressamente consentito dalla legge, e, in tal caso, qualora una registrazione sia stata concessa anche riguardo a rivendicazioni sprovviste dei necessari requisiti per una autonoma proteggibilità, la nullità parziale del brevetto prevista dal R.D. n. 1127 del 1939, art. 79, provvede all'esigenza di conservare validità alle altre concorrenti rivendicazioni che si presentino fornite dei requisiti di legge per la brevettazione. Ove poi ne ricorrano le condizioni, la nullità parziale può essere dichiarata anche con riguardo ad un brevetto di combinazione, dovendosi però escludere che, attraverso tale istituto, si possa giungere ad una autonoma proteggibilità di quegli elementi già noti che, per definizione, rientrano nella struttura dell'invenzione di combinazione. (Cass. 8777/98)."

Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-03-2012, n. 4739

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