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05 dicembre 2012
Il "senso letterale delle parole" di cui all'art. 1362 c.c.
Il motivo è infondato.
Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di ermeneutica contrattuale, l'espressione "senso letterale delle parole" di cui all'art. 1362 c.c., comma 1, deve intendersi come riferita all'intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, e non già limitata ad una parte soltanto o addirittura a singole parole;
per cui il giudice non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole proposizioni o frasi di essa, neppure quando le une e le altre possano apparire rappresentative d'una manifestazione di volontà di senso compiuto, ma deve collegarle e raffrontarle tra loro al fine di chiarirne il significato e di desumerlo dal loro contenuto complessivo (tra le tante v. Cass. 4-5- 2011 n. 9755; Cass. 14-5-2002 n. 6953; Cass. 21-2-1995 n. 1877). Un corretto coordinamento tra gli artt. 1362 e 1363 c.c., infatti, induce a ritenere che il "senso letterale delle parole" di cui alla prima di tali disposizioni di legge debba essere riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale; sicchè le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate tra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza (Cass. 7-7-2004 n. 12477; Cass. 24-11-2003 n. 17879; Cass. 12-11-2002 n. 16022; Cass. 21-2-1995 n. 1877).
[...]
Secondo un principio più volte affermato dalla giurisprudenza, infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perchè l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento (Cass. 15-7-2011 n. 15659; Cass. 12-2-2010 n. 3373; Cass. 20-1-2010 n. 936; Cass. 13-6-2006 n. 13674; Cass. Sez. Un. 30-10-2001 n. 13533).
Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-11-2012, n. 19612
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