05 dicembre 2012

Danno da perdita del rapporto parentale


E comunque il danno da perdita del rapporto parentale, conseguente alla morte di un prossimo congiunto, deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice. Tali criteri devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione (Cass. 9 maggio 2011, n. 10107).

Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-11-2012, n. 19750



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