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05 dicembre 2012
Comportamento colposo dell'utente danneggiato.
La decisione risulta, dunque, conforme a principi acquisiti nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. ord. 30 gennaio 2012 n. 1310 in motivazione; cfr. anche Cass. 9 marzo 2010, n.5669; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).
Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-11-2012, n. 19752
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