30 novembre 2012

Servitù


Il motivo è infondato.

L'art. 1075 cod. civ., stabilisce che l'uso parziale della servitù rispetto a quanto previsto dal titolo, anche se protratto nel tempo, non vale a ridurne il contenuto ovvero le utilità ritraibili, che vanno determinati in base a quanto previsto dai contraenti nel costituire il diritto. Orbene, secondo l'interpretazione del titolo data dai Giudici, la servitù di non edificare aveva a oggetto esclusivamente i nuovi corpi di fabbrica o l'alterazione del volume del manufatto preesistente, e non pure la ristrutturazione, la trasformazione o il mutamento di destinazione. La sentenza ha accertato che quello realizzato dai convenuti fu un unico e contestuale intervento compiuto per il consolidamento e il ripristino della preesistente struttura muraria e non precaria - come invece preteso dai ricorrenti, che formulano una diversa ricostruzione della fattispecie - e ciò in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Comune a seguito del crollo. Ne consegue che, a stregua di quanto era previsto dal titolo, non vi fu alcuna violazione del diritto di servitù.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-11-2012, n. 19516


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