30 novembre 2012

L'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c.


Il motivo è infondato.

Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., per la sua particolare natura e per i suoi peculiari requisiti, deve essere specificamente invocata, e la sua deduzione non può considerarsi compresa in quella concernente l'usucapione ordinaria (v. Cass. 15-3-2010 n. 6238; Cass. 20-12-1994 n. 10962; Cass. 5-1-1983 n. 6; Cass. 18-5-1978 n. 2408; Cass. 28-4- 1971 n. 1245, Cass. 16-7-1966 n. 1923).

Ne consegue che l'usucapione abbreviata non può essere dedotta per la prima volta nella memoria di replica depositata in appello ai sensi dell'art. 190 c.p.c., nel testo (applicabile ratione temporis al presente giudizio) previgente alla novella del 1990, allorchè non risulti che i fatti costitutivi di tale forma di usucapione (titolo di acquisto a non dominò, trascrizione del titolo; possesso decennale; buona fede) abbiano costituito oggetto di allegazioni tempestivamente introdotte in giudizio, sulle quali la controparte abbia avuto la possibilità di difendersi e controdedurre.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-11-2012, n. 19517


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