Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
30 novembre 2012
Compenso al professionista e recesso.
Occorre invero dare atto che, come questa S.C. ha precisato, "l'art. 2237 c.c. - nel consentire al cliente di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale - ammette, in senso solo parzialmente analogo a quanto stabilito dall'art. 2227 c.c., per il contratto d'opera, la facoltà di recesso indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d'opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi a carico di quest'ultimo. Tale amplissima facoltà - che trova la sua ragion d'essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente - ha come contropartita l'imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista (a differenza di quanto prescritto dal cit. art. 2227 c.c.) per il mancato guadagno" (Cass. n. 14702 del 25/06/2007). Ciò posto, occorre subito sottolineare che il giudice non poteva fare riferimento all'art. 2237 c.c. nella liquidazione del "compenso" (che prevede un'ipotesi diversa e distinta di quella contemplata dall'art. 2227 c.c.), se non violando il precetto di cui all'art. 112 c.p.c., mancando la corrispondente domanda delle parti, a cui peraltro non era certamente consentito sollecitare l'applicazione di siffatta norma solo in sede di giudizio di legittimità.
Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-11-2012, n. 19524
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