30 novembre 2012

Gli artt. 1346 ss. cod. civ.


Va, intanto, precisato che la normativa di cui agli artt. 1346 ss. cod. civ. induce ad identificare un oggetto mediato ed un oggetto immediato del contratto: l'oggetto immediato è rappresentato dalle prestazioni dovute reciprocamente dai contraenti, mentre oggetto mediato è il bene (o la cosa, o se si vuole la rappresentazione di una res) che mediante il contratto diventa materia di trasferimento, di godimento e simile. Secondo la stessa normativa, l'oggetto del contratto, oltre ad essere possibile determinato o determinabile, è necessario, per la validità del contratto, che sia anche lecito.

Epperò, come, pure, avverte autorevole dottrina la prescrizione di liceità dell'oggetto di cui all'art. 1346 cod. civ. è fonte di equivoci, se non addirittura priva di senso, perchè se per oggetto del contratto deve intendersi il bene (o la cosa, o la rappresentazione di una res), cioè, l'oggetto mediato, che mediante il contratto, diventa materia di trasferimento, di godimento e simile e quindi di diritto soggettivo patrimoniale, un bene o un'attribuzione patrimoniale in sè non possono essere considerati dall'ordinamento leciti o illeciti, dato che non sarebbe possibile instaurare un rapporto tra identità diverse, cioè, tra una res e i valori del sistema giuridico.

Piuttosto, la liceità o illiceità di cui all'art. 1346 cod. civ. va riferita, più correttamente, alla "prestazione", cioè all'oggetto immediato del contratto, così come lascerebbe intendere, sia pure in modo poco chiaro, la normativa di cui agli artt. 1347 e ss. cod. civ. e, va identificata avuto riguardo al singolo atto di autonomia posto in essere dai privati. Secondo questa prospettiva, come pure sostiene la dottrina più attenta, l'oggetto sarebbe illecito se la legge (ovvero una norma imperativa o una norma desumibile dai principi dell'ordine pubblico o del buon costume) esclude: a) che il bene individuato dalle parti possa far parte dello specifico contratto posto in essere (per esempio: un contratto costitutivo di pegno non può avere ad oggetto un bene immobile); b) che il bene di che trattasi, possa costituire oggetto di commercio (beni demaniali, beni di cui la legge espressamente ne vieta la diffusione perchè per esempio nocive alla salute, "compravendita di sostanze stupefacenti", o per ragioni, per esempio, di indole monetaria o economica "compravendita di valuta estera").

Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-11-2012, n. 19509


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