30 novembre 2012

L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite


Il ricorso è fondato.

La Corte di merito ha disatteso il principio affermato dalle S.U. della S.C., con sentenza n. 4810/2005, laddove è stato evidenziato:

che "l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce o a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società, esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica che ne renda identificabile il titolare per il tramite di documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese";

che, in assenza di tali condizioni e nei casi in cui non sia menzionata alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può far valere con la prima difesa, ex art. 157 c.p.c., facendo, così carico alla parte istante d'integrare, con la prima replica, la lacunosità dell'atto iniziale mediante l'indicazione del nome dell'autore della firma illeggibile;

solo ove difetti, sia inadeguata o tardiva detta integrazione si verifica l'invalidità della procura e l'inammissibilità dell'atto cui accede.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-11-2012, n. 19504



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