30 novembre 2012

Iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento agevolato


Il motivo è fondato.

Questa Corte ha, con recente pronuncia (cfr. Cass. n. 9502/2012) cui questo collegio ritiene di adeguarsi, affermato che il requisito dell'incollocamento al lavoro previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 13, prima della sostituzione della L. n. 247 del 2007, ex art. 1, comma 35, nel regime introdotto dalla L. n. 68 del 1999, può essere integrato anche dalla domanda rivolta alle commissioni sanitarie per l'accertamento dello stato di invalidità, presupposto di iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento agevolato.

E' stato sottolineato, con la pronuncia citata, che, a seguito della nuova disciplina dettata dalla L. n. 68 del 1999, non può darsi seguito al precedente indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il requisito che l'interessato sia "incollocato al lavoro" come richiesto dalla L. n. 118 del 1971, art. 13, doveva essere provato attraverso l'iscrizione nelle liste di collocamento ed obbligatorio, iscrizione che poteva e doveva essere domandata anche in attesa della conclusione del procedimento per il riconoscimento di quel grado di invalidità necessario per fruire del collocamento obbligatorio.

Il citato precedente indirizzo giurisprudenziale poggiava sull'esame della L. n. 482 del 1968, art. 19, il quale non dettava regole sulla documentazione necessaria che formalmente subordinassero l'ammissibilità della domanda in questione al previo riconoscimento del previsto grado di invalidità da parte delle commissioni. Con la disciplina di cui alla L. n. 68 del 1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) il quadro di riferimento risulta cambiato nel senso che l'esperimento del procedimento per l'accertamento dell'invalidità da parte delle apposite commissioni è rigorosamente propedeutico all'iscrizione negli elenchi degli invalidi aspiranti al collocamento agevolato. In detto regime, pertanto, assume rilievo anche la domanda di accertamento dello stato di invalidità presentata alle commissioni sanitarie. In tal senso depone l'esame della citata normativa ed in particolare i commi 1, 4 dell'art. 1 e il comma 1 dell'art. 8. L'art. 1 prevede che la legge si applica "alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2 dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità". Coerentemente il comma 4 precisa che "L'accertamento delle condizioni di disabilita di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 4 secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri (...)". Infine l'art. 8, comma 1 citato, con specifico riferimento all'avviamento al lavoro e all'iscrizione nei relativi elenchi, fa riferimento alle "persone di cui all'art. 1, comma 1" e precisa che in occasione dell'iscrizione viene compilata un'apposita scheda in cui sono annotati, oltre alle capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni del lavoratore, la natura e il grado della minorazione, con analisi dei posti assegnabili al lavoratore disabile.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-11-2012, n. 19480


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