30 novembre 2012

Institore o procuratore generale e regolarità della notifica.


Ai due quesiti, che coinvolgono questioni di diritto intrinsecamente connesse, e per tale ragione saranno esaminati congiuntamente, deve darsi risposta negativa. La tesi sostenuta dai ricorrenti si riassume nel principio che, dovendosi notificare l'atto introduttivo del giudizio a una persona giuridica, e non essendo stato possibile eseguire la notificazione presso la sede della società o all'indirizzo della persona fisica indicata nell'atto quale rappresentante della società medesima, non sarebbe consentita la notificazione a quest'ultima a norma dell'art. 145, u.c., se dal registro delle imprese risulti la nomina di un institore o di un procuratore generale, dovendosi in tal caso tentare la notifica presso questi ultimi.

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L'identificazione della legittimazione processuale della persona giuridica convenuta, laddove sia contenuta nell'atto da notificare - in funzione strumentale all'applicazione dell'art. 145 c.p.c., comma 1, parte seconda e comma 3 - deve essere fatta, se si tratti di società, in base a quanto risulta del registro delle imprese. Se tale regola sia rispettata, la notificazione può essere eseguita, secondo quanto prevede l'art. 145, comma 1, parte seconda, alla persona fisica indicata nell'atto a norma dell'art. 138 (a mani proprie), art. 139 (nel comune di residenza, o di dimora o di domicilio,presso la casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio), o art. 141 c.p.c. (presso il domiciliatario eletto).

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In conclusione il ricorso deve essere respinto in applicazione dei due seguenti principi di diritto:

- in tema di notificazione alle persone giuridiche, la notificazione alla persona fisica che rappresenta l'ente, a norma dell'art. 145 c.p.c., u.c., è consentita se la notificazione alla medesima persona fisica non possa essere eseguita a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., e non è impedita dall'esistenza di altre persone fisiche che possano rappresentare l'ente, essendo l'art. 143 c.p.c., richiamato per la forma della notificazione con il rito degli irreperibili ma non anche per le condizioni alle quali il medesimo rito è subordinato, e che sono autonomamente dettate dall'art. 145 c.p.c., sicchè non è richiesto che non vi sia il procuratore previsto nell'art. 77 c.p.c.;

- l'iscrizione nel registro delle imprese di un institore o di un procuratore generale di una società a responsabilità limitata non comporta la cessazione della legittimazione processuale dell'amministratore unico e legale rappresentante della società iscritto nel medesimo registro, ma consente al creditore di notificare l'atto a una qualsiasi delle persone fisiche che rappresentino l'ente.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-11-2012, n. 19457


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