30 novembre 2012

Regime patrimoniale dei coniugi.


I due motivi di ricorso sono infondati ma la motivazione della sentenza di secondo grado, sul punto, deve essere emendata. L'art. 179, comma 1, lett. f) secondo il quale gli acquisti effettuati con il prezzo del trasferimento dei beni personali conservano tale qualità purchè ciò sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto, ha ad oggetto i beni diversi da quelli immobili e mobili registrati. Per questi ultimi, il comma 2, art. 179 cod. civ. richiede non soltanto la partecipazione dell'altro coniuge all'atto traslativo ma anche il concorde riconoscimento della natura personale del bene e l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione della comunione tassativamente indicate nell'art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f) (Cass. S.U. 22755 del 2009). Risulta d'immediata evidenza che il legislatore ha tenuto conto, nel dettare la disciplina degli acquisti di beni mobili ed immobili, anche della radicale diversità del regime di circolazione di tali beni, escludendo per i beni mobili la condizione della partecipazione dell'altro coniuga all'acquisto, invece necessaria anche se non sufficiente per quelli immobiliari. La circolazione dei beni mobili è, infatti, tendenzialmente deformalizzata, e la necessità dell'atto scritto anche quando prevista (come per alcuni contratti stipulati con i consumatori) dalla legge, risulta finalizzata a garantire l'osservanza del principio di buona fede da parte del contraente più forte e non ad identificare il titolare del bene o del diritto trasferito, operando, in assenza di deroghe, il principio sancito dall'art. 1153 cod. civ..

L'equilibrio tra le contrapposte esigenze costituzionali di tutela solidaristica proprie della comunione legale e di tutela della libertà d'iniziativa economica proprie della circolazione dei beni è stato raggiunto, sul piano normativo, grazie alla netta differenza di regime giuridico posta dall'art. 179 cod. civ. tra i beni immobili e i beni mobili. La medesima esigenza di operare un corretto bilanciamento tra gli interessi in conflitto è alla base dell'interpretazione, di carattere restrittivo, costantemente fornita dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità della espressa dichiarazione richiesta dall'art. 179, comma 1, lett. f) nell'atto di acquisto, da escludersi quando non vi sia incertezza sulla natura personale del bene (compreso il denaro) impiegato ai fini dell'acquisto (Cass. n. 1556 del 1993; n. 7437 del 1994; 24061 del 2008; 10855 del 2010). La Corte, pur riconoscendo la natura non facoltativa della dichiarazione, ne afferma il carattere ricognitivo e non dispositivo (Cass. 24061 del 2008), individuandone la necessità solo quando sia effettivamente incerta la provenienza dal trasferimento di beni personali della provvista necessaria per l'atto traslativo. Pertanto, pur condividendo il rilievo della parte ricorrente in ordine all'inapplicabilità dell'art. 195 cod. civ., che riguarda le condizioni per l'esercizio del diritto al prelevamento di beni mobili in sede di divisione, da parte di ciascuno dei coniugi, deve essere condivisa la conclusione della Corte d'Appello relativa alla certa provenienza da beni personali dello Z. della provvista impiegata per l'acquisto dei titoli, trattandosi di circostanza mai posta in dubbio dalla parte ricorrente. Quest'ultima, infatti, si è limitata a contestare che l'acquisto dei valori mobiliari fosse stato integralmente effettuato con il denaro ricavato dalla vendita immobiliare effettuata nel 1994, deducendo che una parte dei titoli erano stati acquistati anteriormente, ma non ha mai contestato che la provvista destinata a tali acquisti fosse tratta dal conto corrente personale dello Z..

Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-11-2012, n. 19454


Nessun commento: