30 novembre 2012

Interessi e la liquidità del credito


Con l'unico motivo di ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1282 c.c., deducendo che il credito vantato da P. e G. S. non poteva considerarsi liquido ed esigibile prima dell'emissione del titolo di spesa, salva la facoltà delle creditrici di mettere in mora l'Amministrazione nel caso di colpevole ritardo nell'espletamento delle procedure di liquidazione e di pagamento. In ogni caso, secondo il ricorrente, il credito non poteva considerarsi certo, liquido ed esigibile in considerazione della pendenza di un giudizio per il suo accertamento.

Il ricorso è fondato. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "la liquidità e l'esigibilità del credito, necessari perchè questo produca interessi ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., possono essere escluse anche da circostanze e modalità di accertamento dell'obbligazione in ragione della natura pubblicistica del soggetto debitore, così che, qualora ai fini della decorrenza degli interessi corrispettivi sia necessario stabilire il momento in cui il credito pecuniario verso la pubblica amministrazione è divenuto liquido ed esigibile, l'accertamento di tale duplice requisito non può prescindere dal presupposto formale dell'emissione del titolo di spesa che, sia pure alla stregua di una regola di condotta interna della pubblica amministrazione (che da una norma di legge ripete la sua efficacia vincolante interna), condiziona e realizza il requisito suddetto" (Cass. 23 febbraio 2000, n. 2071; conf. Cass. 25 maggio 2005, n. 11016). Tale principio non subisce deroghe quando, come nel caso in esame, le operazioni di verifica siano particolarmente semplici e consistano nella ricognizione della valutazione della perdita precedentemente effettuata e nella applicazione del coefficiente di riliquidazione; anche in questo caso, infatti, trova applicazione il principio secondo cui i debiti dello Stato divengono liquidi ed esigibili e perciò produttivi di interessi, solo quando la relativa spesa sia stata ordinata con l'emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'art. 270 del regolamento di contabilità generale dello stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827). D'altro canto, tale principio è applicabile ai soli interessi corrispettivi, con la conseguenza che, ove ricorrano i presupposti necessari per la configurabilità della mora, i relativi interessi sono dovuti dall'amministrazione pubblica debitrice indipendentemente dall'emissione o meno del titolo di spesa.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-11-2012, n. 19452


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