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02 novembre 2012
Prescrizione e decadenza civile - materia previdenziale.
Le Sezioni unite di questa Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che "La decadenza di cui al D.P.R 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 - come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 - non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l'Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale" (Cass. sez. un. 29 maggio 2009 n. 12720; conformi: Cass. 20 gennaio 2010 n. 948 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1580).
Di recente, Cass. 8 maggio 2012 n. 6959, ha affrontato la questione con riguardo alla sopravvenienza della disciplina di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 38, lett. d), convertito nella L. n. 111 del 2001, affermando il seguente principio di diritto: "In tema di decadenza delle azioni giudiziarie volte ad ottenere la riliquidazione di una prestazione parzialmente riconosciuta, la novella del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, lett. d), conv. in L. 111 del 2011 - che prevede l'applicazione del termine decadenziale di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, anche alle azioni aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito - detta una disciplina innovativa con efficacia retroattiva limitata ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, con la conseguenza che, ove la nuova disciplina non trovi applicazione, come nel caso di giudizi pendenti in appello alla data predetta, vale il generale principio dell'inapplicabilità del termine decadenziale".
Alla stregua dei principi sopra richiamati, condivisi da questo Collegio, la sentenza impugnata - che ha applicato alla fattispecie in esame la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e successive modificazioni ed integrazioni - deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale dovrà provvedere anche in ordine al regolamento delle spese processuali.
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-10-2012, n. 17621
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