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10 luglio 2012
Variazione del classamento di un'unità immobiliare
"L'Agenzia del Territorio ricorre per cassazione, formulando più mezzi, avverso la sentenza 219/28/2010 depositata il 30 Giugno 2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato l'appello dell'Ufficio avverso sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.
Il contribuente si è costituito con controricorso.
La pronuncia di primo grado aveva accolto il ricorso del sig. M.M. avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia del Territorio, sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto a variare il classamento di un'unità immobiliare di pertinenza del contribuente portandola dalla categoria A 2 classe 4 a Cat. A2 (abitazione civile) classe 8, variando la rendita catastale da Euro 654,61 ad Euro 1242,08.
[...]
Il motivo deve dunque essere rigettato e si ritiene di enunciare il seguente principio di diritto:
Quando procede all'attribuzione d'ufficio di un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l'unità immobiliare.
Nel primo caso, l'Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute.
Nel secondo caso, deve indicare l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del rilassamento da parte del contribuente."
Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-07-2012, n. 11370
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