Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
10 luglio 2012
Inviare newsletters non richieste costituisce reato
"Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Si procede nei confronti di C.A. (in qualità di amministratore delegato della Buongiorno Vitaminic S.p.a.) e F.C. (responsabile del trattamento dei dati) per il reato di cui al D.Lgs. n. 196 del 1993, art. 167, comma 1, perchè, in concorso tra loro, con più azioni ed in tempi diversi, al fine di trame un profitto (rappresentato dagli introiti commerciali e pubblicitari derivanti dall'uso, su internet, dei dati informatici ivi gestiti) hanno effettuato un trattamento dei dati personali in violazione degli artt. 23, 129 e 130 del citato D.Lgs..
In particolare, per comprendere l'accusa, occorre tener presente che tra la società facente Capo al C. (la Buongiorno Vitaminic - di seguito denominata semplicemente "Buongiorno") e la Società facente Capo all'Odierna parte Civile C. (la Clever Internet Company - di seguito denominata semplicemente "Clever") era in essere un contratto di concessione di spazi pubblicitari da parte della Clever nei confronti della Buongiorno. Ciò grazie alla gestione di un sito, denominato (OMISSIS) creato dalla Clever, al quale era abbinato un servizio di newsletter " (OMISSIS)", che conteneva un database di 457.058 iscrizioni.
[...]
Per l'effetto, è sicuramente pertinente l'osservazione del Tribunale che il nocumento, nel caso che qui occupa, si è realizzato, sia, direttamente nei confronti dei soggetti i cui dati personali sono stati illecitamente utilizzati per scopi pubblicitari dalla Buongiorno, sia nei confronti della Clever, odierna parte civile, giustamente definita "incolpevole partner del trattamento dei dati personali" che ha sicuramente tratto anche un danno alla propria immagine e che ha dovuto fronteggiare le proteste degli iscritti alla propria newsletter (f. 18 sent trib.) i quali avevano autorizzato solo la Clever al trattamento dei propri dati personali ma si erano, invece, visti raggiungere da newsletter pubblicitarie di altro operatore.
Nessuna censura merita, quindi, la decisione impugnata nella misura in cui avalla l assunto che ci si trova al cospetto di un danno/nocumento certo e valutabile in termini economici sia pure da rimettere, per la determinazione del quantum, al giudice civile competente.
Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè di quelle sostenute nel grado dalla parte civile, che qui vengono liquidate in complessivi 3000 Euro oltre accessori di legge."
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-05-2012) 15-06-2012, n. 23798
N.B.: la sentenza per esteso nella sezione "sentenza del mese"
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