09 luglio 2012

PERSONE FISICHE E GIURIDICHE - SOCIETA' (trasformazione)



Nel vigente ordinamento giuridico la trasformazione cd. eterogenea di enti non è, in linea di principio, consentita, salvo i casi in cui sia espressamente prevista dalla legge, come nell'ipotesi delle società. Essa non è consentita in ragione del fatto che, in tutti i casi di trasformazione eterogenea, il principio di autonomia contrattuale deve essere necessariamente bilanciato con altri interessi potenzialmente configgenti, di natura sia pubblica che privata. Sul punto, si evidenzia come, ad esempio, l'art. 2500 novies c.c., nel prevedere, in ambito societario, la facoltà dei creditori dell'ente di provenienza di fare opposizione alla trasformazione eterogenea al fine di ottenere la liquidazione preventiva dei propri crediti, detti una disciplina derogatoria rispetto ai principi generali desumibili dal sistema normativo e non è, conseguentemente, suscettibile di applicazione analogica alla diversa fattispecie di trasformazione diretta di un'associazione non riconosciuta in fondazione.

----o----

È legittimo il diniego prefettizio di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di una fondazione derivante in via diretta, mediante trasformazione, da un’associazione non riconosciuta, atteso che la predetta trasformazione c.d. eterogenea, non essendo preceduta da un meccanismo preventivo di confronto con i creditori dell’associazione espone il patrimonio della neocostituita fondazione, in forza del principio di continuità dei rapporti giuridici, a possibili azioni dei creditori dell’associazione, così impendo al Prefetto, all’atto di autorizzare l’iscrizione della fondazione nel registro delle persone giuridiche, di verificare preventivamente l’adeguatezza del patrimonio dell’ente alla realizzazione dello scopo statutario, in ossequio all’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 361 del 2000. Ne consegue che la trasformazione di un’associazione non riconosciuta in fondazione deve necessariamente essere perseguito mediante la preventiva estinzione dell’associazione e la successiva costituzione ex novo della fondazione quale soggetto di diritto nuovo, autonomo e titolare di un patrimonio svincolato dalle vicende e dai rapporti giuridici facenti capo alla pregressa associazione e come tale suscettibile, pertanto, di essere valutato dal Prefetto sotto il profilo dell’adeguatezza al perseguimento dello scopo statutario, ai fini dell’iscrizione dell’ente nel registro delle persone giuridiche e del riconoscimento della personalità giuridica.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 29-06-2012, n. 781

Nessun commento: