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09 luglio 2012
Notifica dell'impugnazione presso il procuratore e domicilio effettivo
"Le sezioni unite di questa Corte, chiamate a verificare, al fine di risolvere un contrasto, se, in caso di notifica dell'impugnazione presso il procuratore, l'indicazione, nella relativa richiesta, del domicilio effettivo del notificando attenga al momento perfezionativo del procedimento per il notificante ovvero per il destinatario, hanno affermato, all'esito di un completo esame del quadro normativo di riferimento, che l'indicazione del domicilio professionale (cfr.: R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 17) o della sede dell'ufficio (cfr.: R.D. n. 37 del 1934, art. 68) del procuratore, in quanto essenziale alla validità e all'astratta efficacia della richiesta di notifica, costituisce adempimento preliminare che non può non essere posto a carico del notificante, il quale peraltro è in grado di assolverlo agevolmente attraverso un semplice accesso all'albo professionale;
che a tale onere corrisponde l'assunzione, da parte del notificante, del rischio dell'esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo; che alla fase del perfezionamento della notifica per il destinatario (con conseguente necessità di reperire nell'ordinamento strumenti idonei a consentire al notificante di superare gli ostacoli frappostisi, non per sua colpa, all'esercizio del diritto di impugnazione), attengono le sole ipotesi in cui la notifica presso il procuratore non abbia raggiunto il suo scopo per caso fortuito o forza maggiore, quale, ad esempio, la mancata o intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio all'ordine professionale; il ritardo della sua annotazione; la morte del procuratore; che infine anche in queste ipotesi, ai fini della riattivazione del procedimento di notificazione, nonostante il superamento dei relativi termini perentori e decadenziali, è necessaria la proposizione di un'istanza al giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notifica; che siffatta istanza, per il rispetto dovuto alle dinamiche processuali, va depositata insieme all'atto contenente l'attestazione della mancata notifica, nel termine stabilito per la costituzione della parte, in caso di regolare instaurazione del contraddittorio (confr. Cass. civ. sez. un. 18 febbraio 2009, n. 3818; Cass. civ. 1 febbraio 2011, n. 2320)."
Cass. civ. VI - 3, Ord., 05-07-2012, n. 11294
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