02 novembre 2012

Matrimonio, divorzio e pensioni.


Il motivo è infondato.

La ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta "tenendo conto della durata del rapporto" cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo con discrezionalità. Tra tali correttivi è compresa la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite, senza che però possa confondersi la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale (v., da ultimo, Cass., sent. n. 10391 del 2012).

Nella specie, la Corte di merito ha fatto buon governo del suo potere di applicare criteri correttivi di quello legale della durata dei rispettivi matrimoni. Per un verso, infatti, essa ha valorizzato maggiormente, rispetto alla opzione prescelta dal giudice di primo grado, la durata del primo matrimonio del T., avuto anche riguardo alla circostanza che, nonostante la separazione, per un lungo periodo egli si astenne dal recidere definitivamente con il divorzio detto vincolo; per l'altro, ha tenuto nel debito conto la durata della convivenza more uxorio del T. con la C., che precedette il matrimonio tra i due. Il giudice di seconde cure ha poi ragionevolmente attribuito rilievo altresì alla differenza tra le condizioni economiche della attuale ricorrente e quelle dell'intimata, giudicate notevolmente più favorevoli.

Sulla base di tali circostanze la Corte di merito ha quindi, con valutazione che si sottrae a censure siccome correttamente e non illogicamente motivata, determinato le quote di pensione di reversibilità in favore della B. e della C. nella misura del cinquanta per cento ciascuna.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-10-2012, n. 17636

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