02 novembre 2012

Società e impugnazioni delle delibere.


E' pur vero che, in riferimento all'impugnazione di una delibera adottata dall'assemblea di una società di capitali, questa Corte ha riconosciuto al socio che abbia concorso con voto determinante alla sua approvazione la legittimazione a spiegare intervento nel giudizio, osservando che egli è titolare di un interesse non già di mero fatto, bensì giuridicamente qualificato dalia condizione stessa di socio, in quanto, per un verso, è titolare di diritti partecipativi che lo abilitano (nei limiti proporzionali della sua quota) ad influenzare secondo i propri intenti il processo decisionale dell'assemblea, e, per altro verso, è si vincolato alle deliberazioni da quest'ultima adottate, ma sul presupposto che dette delibere (se prese nel rispetto della legge e dello statuto) vincolino allo stesso modo anche gli altri soci (cfr. Cass., Sez. 1, 1 aprile 2003, n. 4929). Tale intervento, tuttavia, in quanto volto ad appoggiare le ragioni della società, per evitare che siano posti nel nulla gli effetti di un atto alla cui formazione il socio ha contribuito, e che deve quindi presumersi conforme alle sue scelte, è qualificabile come intervento adesivo dipendente, che non legittima il socio ad impugnare autonomamente la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della società, ma solo ad aderire all'impugnazione proposta dalla stessa o a proporre un'impugnazione congiunta, la cui dipendenza da quella principale ne comporta peraltro l'inammissibilità, ove l'esame di quest'ultima risulti per qualsiasi motivo precluso (cfr. Cass., Sez. 2, 10 marzo 2011, n. 5744; 16 febbraio 2009, n. 3734; Cass., Sez. 3, 16 novembre 2006, n. 24370).

Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-10-2012, n. 17637

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