21 novembre 2012

PPT all'INPS.


A mente del D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1 bis (comma aggiunto dall'art. 147, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dal comma 3, art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione) "(...) il pignoramento di crediti di cui all'art. 543 c.p.c. promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa (...)".

La ratto della norma - desunta non soltanto dal tenore della disposizione sopra riportato, ma anche dal più complesso e ampio sistema disciplinato dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, commi 1 e 1-bis - è quella di favorire la gestione, adeguata proprio perchè articolata, delle proprie risorse finanziarie da parte dell'ente previdenziale organizzato su base territoriale, e, cosi, anche indirettamente, di favorire la più rapida soddisfazione dei creditori (cfr. Corte Cost. sentenza n. 343/2006), in tal modo introducendo una deroga sulla regola generale individuativa del giudice competente per l'esecuzione forzata dei crediti dettata dall'art. 26 cod. proc. civ., comma 2 (cfr. Cass. 11 febbraio 2009, n. 3382 in motivazione).

Va da sè che la disposizione, quale norma speciale in tema di competenza per l'esecuzione forzata, rientra - al pari della norma generale cui fa eccezione - nell'orbita dell'art. 27 cod. proc. civ., legittimando la proposizione del regolamento di ufficio.

Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 29-10-2012, n. 18629

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