30 novembre 2012

L'art. 1193 cod. civ. e l'onere probatorio.


Il primo motivo di ricorso va accolto sotto il profilo del vizio di motivazione in relazione all'onere probatorio che incombe sul creditore.

La motivazione è, infatti, affetta da vizio logico e giuridico, per avere la Corte territoriale invertito l'onere della prova, nel ritenere che spettasse al creditore dimostrare che i pagamenti effettuati dal debitore fossero imputabili alle forniture dedotte in giudizio e non alle precedenti.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, giacchè il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.

Soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso; l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente e completa del fatto estintivo (Cass. 11/3/1994 n. 2369 in analoga fattispecie; il principio, già in precedenza affermato da Cass. 7/9/1977 n. 3902 è costantemente riaffermato negli stessi termini, ancorchè in fattispecie diverse, da questa Corte di legittimità: Cass. 3/2/1998 n. 1041; Cass. 9/1/2007 n. 205; Cass. 4/10/2011 n. 20288).

Occorre ancora precisare che in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà accordata al solo debitore dall'art. 1193 c.c., di indicare a quale debito debba essere imputato il pagamento, va esercitata e si consuma all'atto del pagamento medesimo, sicchè una successiva dichiarazione del debitore, senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (Cass. 18/3/2002 n. 3941). Il precedente giurisprudenziale (Cass. 19/1/2005 n. 1064) richiamato nel controricorso non è pertinente perchè affronta il caso di un pagamento risultante da quietanza che si assume erroneamente interpretata, ma non risultavano provati altri crediti, essendo evidente che, in mancanza di prova di altri crediti il pagamento non può che essere riferito al credito in contestazione; alla mancata prova di altri crediti fa pure riferimento Cass. 31/3/2007 n. 8066 dove si afferma, appunto, che al creditore incombe l'onere di dar prova dell'esistenza di altri crediti, ma nel caso concreto la pluralità di crediti è provata dalla pluralità delle fatture e dalle scritture contabili.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-11-2012, n. 19527


Nessun commento: