30 novembre 2012

Art. 1113 c.c. e litisconsorzio processuale.


La censura è infondata.

La Corte territoriale ha ritenuto che il disposto dell'art. 1113 c.c., comma 3 non configura una ipotesi di litisconsorzio processuale quale delineato dall'art. 102 c.p.c. con riferimento ad una decisione che non può pronunciarsi che in confronto di più parti di un rapporto sostanziale, e che nella fattispecie in esame l'instaurazione di un litisconsorzio processuale è rimessa alla scelta del condividente che intenda attribuire alla divisione giudiziale effetti nei confronti dei creditori iscritti e degli aventi causa; pertanto, in difetto di chiamata ad intervenire, la divisione avrà effetto tra le parti del rapporto sostanziale, ma rimarrà inopponibile ai suddetti soggetti, nei cui confronti i rapporti rimarranno regolati secondo l'anteriorità delle iscrizioni e delle trascrizioni.

Tale convincimento è pienamente condivisibile.

Occorre infatti muovere dal rilievo fondamentale che i creditori iscritti e gli aventi causa, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione (art. 1113 c.c., comma 1), non sono parti in tale giudizio, configurandosi la divisione come scioglimento di un rapporto di comunione, con la conseguenza che soltanto i titolari di tale rapporto devono partecipare al giudizio finalizzato a detto scioglimento; è invero indubitabile che i creditori iscritti e gli aventi causa, intervenendo nel suddetto giudizio, potranno vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale con il richiamo al rispetto delle norme di legge, o potranno proporre opposizione alla divisione non ancora eseguita a seguito di un giudizio cui non hanno partecipato (art. 1113 c.c., comma 1), ma è altresì certo che essi non hanno alcun potere dispositivo proprio perchè non sono condividenti; pertanto la loro mancata evocazione nel giudizio di divisione comporterà che la divisione non avrà effetto nei loro confronti, come espressamente prevede l'art. 1113 c.c., comma 3 (Cass. 28-6-1986 n. 4330).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-11-2012, n. 19529


Nessun commento: