30 novembre 2012

Parcheggi.


Il motivo è infondato.

In tema di spazi riservati a parcheggio nelle nuove costruzioni ai sensi della L. n. 765 del 1967, art. 18, qualora operi, per legge, a favore degli acquirenti delle singole unità abitative il diritto d'uso del parcheggio in contrasto con la volontà contrattuale, il diritto all'integrazione del prezzo, che ha la funzione di riequilibrare il sinallagma funzionale del contratto, spetta al venditore originario ma non al terzo eventuale successivo acquirente dell'area, che è estraneo al contratto intercorso fra venditore ed acquirenti (Cass. 2858/1995; 13143/2003; 18691/2007).

Pertanto, il venditore originario ha azione nei confronti di coloro ai quali ha alienato le singole unità abitative mentre, a seguito della declaratoria di nullità, la acquirente dell'area di parcheggio, sul quale è stato poi riconosciuto il vincolo di destinazione, avrà diritto di ripetere il prezzo al riguardo versato al soggetto che gliel'ha alienato.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-11-2012, n. 19531


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