27 novembre 2012

Curatore fallimentare e riscatto di polizza vita.


Risolvendo un precedente contrasto manifestatosi nella giurisprudenza di questa corte, infatti, le Sezioni unite, con la sentenza n. 8271 del 31 marzo 2008, hanno escluso che il curatore fallimentare sia legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore per ottenere il valore di riscatto di una polizza sulla vita stipulata dal fallito, in quanto tale rapporto assolve ad una funzione previdenziale e, come tale, rimane estraneo al fallimento. Ne consegue che detto valore di riscatto non rientra tra i beni compresi nell'attivo fallimentare, nè la funzione previdenziale riconoscibile al contratto assicurativo può dirsi circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo d'indennizzo o risarcimento.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-10-2012, n. 18841


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