27 novembre 2012

Usucapione - atto di acquisto ed espressa menzione della servitù.


Il nono motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1146 cod. civ., comma 2, assumendo l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la società convenuta potesse unire, ai fini del perfezionamento del termine per usucapire, il proprio periodo di possesso con quello dei suoi danti causa, in ragione del fatto che la predetta servitù non era menzionata nel suo atto di acquisto, laddove, sostiene la ricorrente, ai fini dell'accessione nel possesso è sufficiente il trasferimento del bene in favore del quale è esercitato il possesso della servitù.

Il motivo è fondato.

L'art. 1146 cod. civ., comma 2, dispone che "il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti ". La questione di diritto sollevata dal ricorso può essere riassunta nel quesito se, ai fini dell'accessione del possesso di una servitù in capo al successore a titolo particolare del fondo preteso dominante, occorra che la servitù sia menzionata nell'atto di acquisto ovvero sia sufficiente l'acquisto del fondo. La Corte di appello ha optato per la prima soluzione, facendo proprio un indirizzo che può contare su alcuni arresti di questa Corte (Cass. n. 3177 del 2006; Cass. n. 18750 del 2005; attengono invece a fattispecie diverse ed esprimono pertanto orientamenti non assimilabili a quello in esame le decisioni di questa Corte n. 6353 del 2010 e n. 22348 del 2011, richiamate dalla società controricorrente nella propria memoria). La ragione di tale scelta risiede nel rilievo che l'art. 1146 cod. civ., comma 2, contempla l'istituto della accessione del possesso in favore del solo " successore a titolo particolare ", qualifica che necessariamente richiede che chi lo invoca sia provvisto di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto oggetto del possesso, ancorchè invalido o a non domino.

Questa motivazione non appare però convincente ed è stata sottoposta a consapevole revisione da parte di questa Corte che, con la sentenza n. 20287 del 2008, ha affermato che l'accessione del possesso della servitù, ai sensi dell'art. 1146 cod. civ., comma 2, si verifica, a favore del successore a titolo particolare nella proprietà del fondo dominante, anche in difetto di espressa menzione della servitù nel titolo traslativo della proprietà del fondo. Il Collegio ritiene di aderire a questo più recente orientamento. In suo favore depone, come pure è stato evidenziato, la considerazione che la servitù ha carattere accessorio rispetto alla res principale, qualità che fa sì che, come generalmente si ammette, per il principio della cd. ambulatorietà, essa si trasferisca assieme alla titolarità del fondo dominante anche in assenza di una sua espressa menzione nell'atto di trasferimento (Cass. n. 20817 del 2011; Cass. n. 17301 del 2006; Cass. n. 6680 del 1995).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-10-2012, n. 18909


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