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27 novembre 2012
Fermo amministrativo e giurisdizione.
Il giudice tributario ha rilevato che il fermo amministrativo opposto concerne entrate patrimoniali ed ha, pertanto, contestato, sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 14831 del 2008), la declinatoria di giurisdizione emessa dal giudice ordinario, che avrebbe dovuto, invece, trattenere la causa.
La posizione espressa dal giudice rimettente è corretta. La giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha costantemente ribadito che la giurisdizione su controversie relative a qualunque fermo amministrativo spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacchè sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa (Cass. S.U. 6 aprile 2012, n. 5575).
Poichè nel caso di specie il fermo è riferito a mancato pagamento di violazioni del codice della strada, il conflitto va risolto nel senso che spetti al giudice ordinario conoscere della causa che concerne esclusivamente entrate patrimoniali. Il giudice ordinario cui spetta di conoscere la causa deve essere individuato, ai sensi dell'art. 9 c.p.c., comma 2, nel Tribunale territorialmente competente, innanzi al quale devono essere rimesse le parti. Lo stesso Giudice provvederà anche in ordine alle spese dell'intero giudizio.
Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 02-11-2012, n. 18880
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