27 novembre 2012

In tema delle impugnazioni delle delibere dell'assemblea condominiale.


Da ultimo, deve segnalarsi che, sullo specifico tema delle impugnazioni delle delibere dell'assemblea condominiale, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 8491 del 2011, hanno affermato il principio secondo il quale tali impugnazioni si propongono con citazione, e non con il ricorso, e che tuttavia sono valide anche quelle proposte a mezzo di ricorso purchè il relativo atto sia depositato in cancelleria entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 cod. civ., essendo irrilevante che la notificazione dell'atto avvenga in un momento successivo. Tale affermazione è peraltro riferita ad una fattispecie specifica. Ad una diversa soluzione è, invece, pervenuta la giurisprudenza di legittimità con riferimento alla questione della sanatoria di impugnazione proposta in generale nel rito ordinario con ricorso, anzichè con citazione, come prescritto, ovvero anche di quella erroneamente proposta secondo il rito ordinario allorchè questo sia già stato seguito nella trattazione della causa. Al riguardo, secondo l'indirizzo consolidato - del quale costituiscono espressione, tra l'altro, tra le più recenti, le sentenze della Sezione Seconda n. 6412 del 21 marzo 2011 e della Sezione Terza n. 12290 del 2011, la sanatoria è ammissibile solo se l'atto introduttivo del giudizio di appello sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all'art. 325 cod. proc. civ..

Cass. civ. Sez. II, Ord., 05-11-2012, n. 18900


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