27 novembre 2012

Simulazione dei contratti - eredi - abbandono della domanda non riproposta in sede di p.c.


Giova invero precisare che, nella fattispecie, l'attore non aveva proposto una domanda di riduzione e neppure di collazione, ma una domanda di accertamento di una simulazione relativa (costituita dalla falsa intestazione dell'immobile) per cui tale azione soggiaceva alle precise limitazioni previste dall'art. 1417 c.c. non potendo l'attore ritenersi quale terzo rispetto al negozio. A questo riguardo ha precisato questa S.C. che: "la prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi al medesimo succeduti a titolo universale, ed allo scopo di far ricomprendere l'immobile tra i beni facenti parte dell'asse ereditario, soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge (art. 1417 cod. civ.) per la prova della simulazione tra le parti, atteso che gli eredi, versando nelle stesse condizioni del "de cuius", non possono legittimamente dirsi "terzi" rispetto al negozio; deve pertanto escludersi a tal fine la prova per testimoni, per presunzioni ed a mezzo di interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della controparte" (Cass. n. 6632 del 24/03/2006).

[...]

Secondo questa S.C. "l'omessa riproposizione, all'udienza di precisazione delle conclusioni, di alcune delle domande formulate nel corso del giudizio, o il semplice richiamo alle conclusioni originariamente proposte con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, sono circostanze sufficienti a far presumere l'abbandono delle domande non riproposte, se dalla complessiva condotta della parte non si evidenzia in modo inequivoco l'intento di mantenere ferme tutte le domande, nonostante la materiale omissione di alcune di esse (Cass. n. 14783 del 02/08/2004; Cass. n. 10569 del 03/06/2004).

Questa Corte ha altresì ribadito che "la omessa riproduzione nelle conclusioni definitive di cui all'art. 189 c.p.c., di una delle domande proposte con l'atto di citazione implica soltanto una mera presunzione di abbandono della stessa, sicchè il giudice del merito, al quale spetta il compito di interpretare la volontà della parte, è tenuto ad accertare se, malgrado la materiale omissione, sussistano elementi sufficienti - ricavabili dalla complessiva condotta processuale o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate - per ritenere che la parte abbia inteso insistere nella domanda pretermessa in dette conclusioni. Tale presunzione deve ritenersi peraltro inoperante se, su invito del giudice, le parti abbiano precisato le conclusioni in ordine ad una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito (Cass. n. 14964 del 28/06/2006).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-11-2012, n. 18902


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