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27 novembre 2012
Cassette di sicurezza
Nel caso in esame, lo stesso fatto storico del furto è, invece, controverso e quindi bisognoso di prova: tanto più, alla luce della mancanza di segni di effrazione sulla cassetta di sicurezza ed in carenza di una plausibile ricostruzione delle modalità esecutive della sottrazione dei valori asseritamente ivi contenuti.
Sotto questo profilo, la denunzia penale finisce, allora, con l'acquisire un peso specifico innegabile nell'accertamento dell'evento dannoso, costituendo atto giuridicamente impegnativo e fonte di responsabilità, se accertato non veritiero (art. 367 cod. pen.). Tale, comunque, da determinare l'apertura di indagini da parte della polizia giudiziaria, in funzione della ricostruzione attendibile dell'accaduto: e dunque quanto meno a conferma indiretta della verità storica della commissione del reato.
La sua omissione ha impedito, per contro, qualsiasi indagine al riguardo; con il risultato di lasciare del tutto sprovvista di prova, anche indiziaria, l'allegazione dell'episodio criminoso: non essendo sufficiente, al riguardo, la concomitanza temporale del fatto con il trasloco delle cassette di sicurezza in altra agenzia, in assenza di analoghe denunzie di sottrazione da parte di terzi.
Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-10-2012, n. 18840
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