27 novembre 2012

La domanda ex art. 2901 c.c. per atti del debitore poi fallito.


Al quesito deve essere data risposta negativa, con conseguente rilievo d'ufficio dell'improcedibilità dell'azione promossa da BNL contro A.C.. Infatti, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, la domanda ex art. 2901 c.c. rivolta ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di alienazione posto in essere dal debitore poi dichiarato fallito, va dichiarata improcedibile, in quanto la legittimazione all'esercizio dell'azione spetta in via esclusiva al curatore, il quale agisce come sostituto processuale della massa dei creditori, privati della legittimazione ad iniziare o proseguire l'azione per tutta la durata della procedura fallimentare, nonchè come sostituto processuale del debitore fallito, il quale perde la capacità di stare in giudizio rispetto ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento (per tutte Cass. S.U. n. 29420/08).

Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-10-2012, n. 18839

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