02 novembre 2012

Agenzia - giuramento decisorio.


Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha correttamente ritenuto l'inammissibilità del giuramento decisorio, pur facendo sinteticamente riferimento agli artt. 233 e 234 cod. proc. civ., posto che così come formulato il capitolo pretendeva dal giurante l'affermazione o negazione non già di singoli fatti (specifiche attività svolte dall'agente e non pagate), ma soltanto quanto riferibile al deferente nell'accorpare prestazioni asseritamente svolte nel terzo trimestre del 1992, non specificamente indicate, per le quali il deferente il giuramento riportava solo il totale pretesamente dovuto. La formulazione del giuramento, per come indicato dalla stessa ricorrente (pagina 3 del ricorso) era del seguente tenore ... "Affermo o nego che al dottor C.S. sono dovute le provvigioni di cui alla fattura (OMISSIS), relative al terzo trimestre 92 per complessive L. 13.381.314 oltre Iva per L. 2.542.525 scaturenti da vendite del C. effettuate nella sua qualità di rappresentante - agente della Fieraosca S.p.A."). Tale fattura non reca alcun specifico riferimento a quali vendite sarebbero state effettuate e per le quali sarebbe stata non pagata la provvigione, posto che la fattura in questione, prodotta in atti, contestata e non accompagnata ab origine da un elenco delle prestazioni cui essa era riferita, reca la semplice dicitura "provvigioni 3^ trimestre 1992". Così formulato il giuramento non consentiva al rappresentante legale della controparte di affermare alcunchè di utile al riguardo, posto che tutto il rapporto era stato messo in discussione, tanto da doversi procedere a CTU per ricostruire le reciproche posizioni di dare-avere.

Occorre anche osservare che la causa ha proprio ed in particolare riguardo a tale generica fattura, considerata dalla Corte territoriale insufficiente come prova del dovuto, stante l'avvenuta specifica contestazione. La decisione sul punto adottata dalla Corte territoriale è, quindi, corretta anche se la relativa motivazione va integrata con quanto appena riportato.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-10-2012, n. 17674

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