02 novembre 2012

Termine alla durata del contratto del personale riferito a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi


Il primo motivo è manifestamente infondato. In proposito, si ricorda infatti che, a norma della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, comma 2, lett. e), nel testo modificato dalla L. 23 maggio 1977, n. 266, vigente all'epoca dei fatti, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro "nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi".

Questa Corte ha ripetutamente affermato, con orientamento assolutamente prevalente (cfr., per tutte, Cass. sentt. nn. 24049/08, 16690/08, 8385/06 o 1291/06), che ai fini della legittimità dell'apposizione del termine con la causale indicata è necessario che ricorrano i requisiti: a) della temporaneità della occasione lavorativa rappresentata dalla trasmissione o dallo spettacolo, che non devono essere necessariamente straordinari od occasionali ma di durata limitata dell'arco di tempo della programmazione complessiva e quindi destinati ad esaurirsi (per cui non consentono l'utilizzazione di un lavoratore praticamente a tempo indeterminato); b) della specificità del programma, che deve essere quantomeno unico (anche articolato in più puntate o ripetuto nel tempo) e presentare una sua connotazione particolare; c) della connessione reciproca tra specificità dell'apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo (il cd. vincolo di necessità diretta), per cui il primo concorra a formare la specificità del secondo o sia reso necessario da quest'ultima specificità.

In altri termini, anche un programma specifico e temporaneo non legittima di per sè una assunzione a termine per prestazioni generiche (comunque reperibili attingendo all'organico stabile dell'impresa), ma solo quando alla specificità dello spettacolo concorre necessariamente il peculiare apporto professionale, tecnico o artistico degli autori che lo realizzano, gli attori che lo interpretano, etc., il quale non è facilmente fungibile col contributo realizzabile dal personale a tempo indeterminato dell'impresa.

Cass. civ. VI - Lavoro, Ord., 15-10-2012, n. 17660


Nessun commento: