02 novembre 2012

Conto corrente - buona fede e correttezza.


Premesso che l'abuso del diritto è inteso dalla giurisprudenza come correlato alla responsabilità contrattuale e non extracontrattuale, va rilevato che la recente pronuncia 22819/2010 ha approfondito il profilo del carattere oggettivo del criterio di buona fede e correttezza, quale enunciante un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost., tale da costituire un metro di comportamento per i soggetti del rapporto - e un binario guida per la sintesi valutativa del giudice - il cui contenuto non è a priori determinato, ma necessita di adattamento con riferimento, di volta in volta, agli interessi in gioco e alle caratteristiche del caso specifico. In sostanza il generale principio etico-giuridico di buona fede nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, insieme alla nozione di abuso del diritto, che ne è l'interfaccia, giocano un ruolo fondamentale e in funzione integrativa dell'obbligazione, assunta dal debitore, e quale limite all'esercizio delle corrispondenti pretese; 1.1 criterio della buona fede nel caso non rileva come strumento, per il giudice, di controllo, anche in senso modificativo o integrativo (e dunque manipolativo), dello statuto negoziale, in vista di un giusto equilibrio degli opposti interessi (confr. Cass. civ. 18 settembre 2009, n. 20106), ma piuttosto come limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente attribuita, limite idoneo a concorrere alla conformazione, in senso ampliativo o restrittivo, rispetto alla fisionomia apparente del patto negoziale, dei diritti, e degli obblighi da esso derivanti, affinchè l'ossequio alla legalità formale non si traduca in sacrificio della giustizia sostanziale e non risulti, quindi, disatteso l'inderogabile dovere di solidarietà presidiato dall'art. 2 Cost. repubblicana (Cass. 3775/1994).

In sostanza, fermo l'obbligo di lealtà nella formazione e nella interpretazione del contratto, la prima specificazione operativa della nozione di correttezza è il dovere di ciascuna delle parti contrattuali di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-10-2012, n. 17642

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