02 novembre 2012

L'obbligazione fideiussoria.


E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (vedi le pronunce 13652/06, 863/92, 2581/90, tra le tante) che l'obbligazione fideiussoria promana da un contratto unilaterale con obbligazioni a carico di una sola parte, risultante, nella sua configurazione, dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore e non richiedente, quindi, perchè si perfezioni, l'accettazione espressa di quest'ultimo (art. 1933 c.c.).

Perfeziona l'obbligazione del dichiarante, se non rifiutata, la conoscenza determinata dai proponente che costituisca la manifestazione della volontà contrattuale, rivolta al destinatario, e che può essere trasmessa anche a mezzo di altro soggetto, ma deve riguardare lo stesso oggetto della trasmissione effettuata dal proponente, per esprimerne la volontà, e quindi l'originale della dichiarazione del proponente, e non una copia. La Corte del merito ha reso corretta applicazione del principio di diritto, ritenendo che la conoscenza avuta da Enasarco della fideiussione non era valsa a determinare il sorgere dell'obbligazione, atteso che nel caso di trasmissione di semplice fotocopia da parte del debitore garantito, non si era determinata la manifestazione della volontà dei proponente, rivolta al destinatario, della propria volontà contrattuale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-10-2012, n. 17641

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