26 ottobre 2012

Penale e interessi.


"La Corte genovese, ha, invece, mancato di considerare che la penale (stabilità in L. 50.000 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'appartamento oggetto della controversia) in ragione della normativa di cui all'art. 1382 cod. civ. costituisce debito di valuta e non di valore e pertanto sulla somma dovuta non potevano essere concessi anche gli interessi legali a partire dal 1 gennaio 1994, cioè da una data in cui ancora la penale non era stata identificata nel suo ammantare. Piuttosto, ove la prestazione oggetto della penale, il che presuppone la sua identificazione nel suo ammontare, non fosse eseguita o fosse eseguita in ritardo, per essa sarebbero dovuti, ricorrendone le rispettive condizioni, gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno di cui all'art. 1224 cod. civ., non ostando l'effetto, proprio della clausola penale, di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, perchè la penale, pur essendo obbligazione accessoria, Ha una sua autonoma ed identità quale obbligazione pecuniaria."

Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-10-2012, n. 17273

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