26 ottobre 2012

Eccezione di prescrizione presuntiva.


"Risulta corretta, infatti, l'individuazione dell'ambito applicativo della norma di cui all'art. 2959 cod. civ., operata dal Giudice del merito, posto che l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, sia pure implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta (Cass. 5 aprile 2006, n. 7883). Nella specie il Tribunale, in sede di appello, ha esaminato gli scritti difensivi in primo grado dell'attuale ricorrente e, evidenziando che S. G., nel contestare la pretesa di pagamento nel merito, aveva dedotto l'inadempimento dell'attore, per essere la contabilità tenuta dalla controparte non priva di lacune, e, proprio in ragione di tali premesse, aveva chiesto il rigetto della domanda, ha ritenuto le argomentazioni del convenuto, attuale ricorrente, incompatibili con l'avvenuto integrale pagamento del debito; inoltre, il Giudice del merito ha esaminato la specifica regolamentazione con cui le parti del contratto hanno regolamentato il rapporto e, in ragione di tale scrutinio, ha ritenuto che il pagamento del corrispettivo, previsto a scadenza bimestrale, doveva seguire e non precedere la prestazione della controparte, sicchè l'aver invocato la risoluzione del contratto per inadempimento, non postulava - come invece sostiene il ricorrente - che il committente avesse già corrisposto gli importi di cui il professionista aveva chiesto il pagamento."

Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-10-2012, n. 17275

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