26 ottobre 2012

I termini al sabato si prorogano al lunedì successivo - azione penale e civile.


"Va osservato che il ricorso risulta spedito il 29 maggio tramite l'ufficio postale dall'avvocato del ricorrente ai sensi della L. n. 53 del 1994, con ricezione il 30 maggio e che il ricorrente indica la data di notifica della sentenza il 29.3.2006 (mentre quella risultante dall'atto in lingua tedesca è il 28.3.2006, come data di spedizione).

Anche il controricorrente concorda nella notifica il 29.3.2006.

Considerando la data indicata, termine ultimo per la notifica del ricorso è il 28 maggio 2006 che, tuttavia , è domenica.

Ma anche il sabato, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., novellato nel 2005, applicabile ai processi pendenti al 1.3.2006, è festivo per cui il termine si proroga al lunedì, principio definitivamente e più ampiamente sancito in virtù della L. 18 luglio 2009, n. 69 e confermato da S.U. 1418/2012.

In definitiva la spedizione del ricorso il 29.5.2006 è nei termini, anche a considerare data di notifica della sentenza il 28.3.2006.

Le censure, come proposte, non meritano accoglimento.

A prescindere dalla genericità delle doglianze e dalla assenza di specificità di tutti i motivi, si rivolge critica in gran parte alla sentenza di primo grado, anzicchè a quella di appello, senza impugnare espressamente la statuizione in ordina alla dedotta qualificazione della natura personale dell'azione proposta.

Se in astratto l'assoluzione perchè il fatto non costituisce reato, non preclude un'azione civile, nella specie, la costituzione di parte civile, successiva alla proposizione della citazione e non limitata al risarcimento del danno da reato, comporta il trasferimento dell'azione in sede penale, con la conseguenza che la decisione fa stato tra le parti ed i ricorrenti ben ricordano che, a seguito della mancata impugnazione della Procura della repubblica, la stessa è definitiva e tardivamente contestata in questa sede, in mancanza della indicazione di una impugnazione anche ai soli fini civili."

Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-10-2012, n. 17276

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