26 ottobre 2012

Nullità e inesistenza giuridica della notifica: presunzioni iuris tantum.


"Va preliminarmente rilevato, con riferimento al secondo motivo, che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la querela di falso è proponibile nel giudizio di Cassazione solo quando concerna documenti attinenti al suddetto giudizio di legittimità, che possano essere prodotti ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e non anche con riguardo a documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisine impugnata, o comunque siano stati prodotti nel giudizio di merito senza essere stati impugnati per la loro asserita falsità. Ne consegue che detta querela può riguardare l'ammissibilità del ricorso e del controricorso o la nullità della sentenza impugnata, con riferimento, in tal caso, ai soli vizi della sentenza stessa per mancanza dei requisiti essenziali, di sostanza o di forma, e non anche ove essa sia originata, in via medita e riflessa, da vizi del procedimento, quale l'irregolare costituzione del rapporto processuale (Cass. 5.3.2004,n. 4603; 29.3.2006, n. 7265; Cass. S.U., 31.5.2011, n. 11964).

Detto motivo è, quindi, inammissibile.

Il primo motivo è infondato, poichè l'eventuale "inesistenza giuridica" della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado deve pur sempre essere fatta valere con l'impugnazione della sentenza emessa, deducendone la nullità. Unica differenza è che, con riferimento all'art. 327 c.p.c., u.c., per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume "iuris tantum" ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo;

se invece la notificazione è nulla, si presume "iuris tantum" la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto (Cass. 3 luglio 2008,n. 18243; 5 febbraio 2009, n. 2817).

Correttamente, quindi, il giudice di appello ha evidenziato che la notifica della sentenza di primo grado eseguita a mezzo del servizio postale (l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto recava la sottoscrizione " G.P." e la data di consegna 24.9.2002) comportava che da quest'ultima data decorreva il termine breve, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., per impugnare la sentenza stessa, termine la cui inosservanza, (per essere stato l'appello proposto con atto notificato il 26.11.2002), aveva determinato l'inammissibilità dell'appello rendendo irrilevante il decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c., comma 2, di un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Tale statuizione è aderente alla giurisprudenza di questa Corte, citata nella sentenza impugnata, secondo cui decorre dalla data di notifica della sentenza impugnata il termine breve per farne valere la nullità conseguente al vizio di notifica della citazione, essendo irrilevante il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa (Cass. n. 12754/97; SS.UU. 22.6.2007, n. 14570)."

Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-10-2012, n. 17278

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