18 giugno 2012

Eccezione di prescrizione estintiva e eccezione di prescrizione presuntiva

"Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2956 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nell'affermare l'estinzione presuntiva del credito derivante dall'attività professionale svolta in favore degli intimati. In particolare, il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, non avrebbe potuto trovare applicazione la prescrizione presuntiva in quanto: a) mancavano le contestazioni in merito alla qualità e alla quantità delle prestazioni professionali di cui si discute, rimanendo cosi accertato il credito del ricorrente; b) emergeva un atteggiamento di ammissione di non aver estinto l'obbligazione da parte dei ricorrenti. 


Il ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta (Cass. n. 11195 del 2007). E l'indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte (o del suo comportamento processuale), al fine di stabilire se importino o meno ammissione della non avvenuta estinzione del debito agli effetti dell'art. 2959 c.c., da luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato sulle ragioni all'uopo adottate dal giudice del merito in quanto confacenti e coerenti (Cass. n. 22118 del 2006). Priva di rilievo è la prima deduzione dei ricorrenti, atteso che la mancata contestazione della esistenza della prestazione professionale e del credito a questa relativo non esclude l'applicazione della prescrizione presuntiva, costituendo anzi detta mancata contestazione il presupposto di applicazione dell'istituto in questione: la prescrizione presuntiva, infatti, è fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza (Cass. n. 3443 del 2005). Orbene, nel caso di specie, nessuna ammissione è intervenuta da parte degli intimati in ordine al mancato pagamento del credito da prestazione professionale, tanto che il creditore opposto ha deferito agli opponenti il giuramento decisorio. In proposito, deve rilevarsi che il ricorrente non ha impugnato il capo della sentenza di appello con cui è stata dichiarata la inammissibilità del giuramento come deferito. Nè appaiono meritevoli di accoglimento le deduzioni del ricorrente in ordine alle modalità di formulazione dell'eccezione di prescrizione. Gli opponenti, come lo stesso ricorrente riferisce, nell'atto di citazione in opposizione ebbero ad eccepire la prescrizione estintiva e quella presuntiva. Nel giudizio di primo grado su tali eccezioni non vi è stata pronuncia; nel giudizio di appello, gli opponenti appellanti hanno, come rilevato dal ricorrente, rinunciato all'eccezione di prescrizione estintiva, insistendo invece per l'accoglimento della eccezione di prescrizione presuntiva. E la Corte d'appello ha accolto tale ultima eccezione - l'unica riproposta in appello rilevando che il creditore opposto non aveva provato l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione. Del resto, la giurisprudenza richiamata in ricorso circa la incompatibilità tra eccezione di prescrizione estintiva ed eccezione di prescrizione presuntiva rileva non già sul piano della reiezione delle eccezioni contestualmente formulate, ma unicamente sul piano della affermazione della sussistenza di un onere di specificazione, da parte dell'eccipiente, del tipo di eccezione proposta, non potendosi desumere l'applicabilità dell'una ove venga espressamente richiesta l'altra e viceversa (Cass. n. 22649 del 2011)."

Cass. civ. Sez. VI, Ord., 14-06-2012, n. 9763

Nessun commento: