26 ottobre 2012

L'integrità del contraddittorio.


"La finalità dell'integrazione del contraddittorio è quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe conseguire quanto richiesto e non già di tutelare il litisconsorte pretermesso, già protetto dall'efficacia di una pronuncia resa in un giudizio cui è rimasto estraneo (Cass. 2004 n. 4714).

La parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio deve darne la prova (Cass. 2003 n. 3430) non solo indicando le persone che devono partecipare al giudizio quale litisconsorti necessari (Cass. 2003 n. 11415), ma anche provandone l'esistenza (Cass. 2008 n. 25305), dimostrando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano la necessità dell'integrazione stessa (Cass. 1995 n. 2353, 1997 n. 3975; 1999 n. 4762), se questi non risultino già dagli atti.

Il difetto di integrità del contraddittorio non costituisce eccezione in senso proprio e può essere sollevato per la prima volta anche nel giudizio di legittimità. Tuttavia, in quest'ultimo caso tale eccezione può essere formulata soltanto alla condizione che gli elementi di fatto, posti a fondamento dell'eccezione, emergano con ogni evidenza dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, senza quindi la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività vietate in sede di legittimità. Al riguardo, Cass. 2008 n. 25305 ha affermato il condiviso principio secondo cui, se l'eccezione è proposta per la prima volta in cassazione, la parte ha l'onere di indicare gli atti del processo di merito dai quali può trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano tale eccezione. Tale principio è stato ribadito da Cass. n. 3024 del 28/02/2012 (Rv. 621484), secondo la quale "Il vizio processuale derivante dall'omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari può essere dedotto per la prima volta anche in sede di legittimità, alla duplice condizione che gli elementi che rivelano la necessità del contraddittorio emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito (senza la necessità di svolgimento di ulteriori attività istruttorie)", che ulteriormente afferma che occorre, altresì che "sulla questione non si sia formato il giudicato; ciò in quanto le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., di acquisire mezzi di prova precostituiti in sede di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, con esclusione delle nullità originate da vizi del processo". Anche tale principio è condiviso dal Collegio."

Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-10-2012, n. 17272

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