
"Questa Corte ha già da tempo precisato (cfr. Cass. n. 7328 del 17 aprile 2004, cui adde Cass. n. 7127 del 23 marzo 2007, Cass. n. 19559 del 13 settembre 2006, Cass. n. 5493 del 14 marzo 2006, Cass. n. 4980 del 8 marzo 2006 e, più recentemente, Cass. n. 9817 del 14 aprile 2008, nonchè Cass. n. 3786 del 17 febbraio 2009, Cass. n. 4656 del 25 febbraio 2011) che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, cosi da porsi come causa esclusiva dell'evento. Il comportamento imprudente del lavoratore, quando non presenti i caratteri estremi sopra indicati, può invece rilevare come concausa dell'infortunio, ed in tal caso la responsabilità del datore di lavoro può essere proporzionalmente ridotta, fermo restando che, allorchè la condotta del lavoratore sia attuativa di uno specifico ordine di servizio del datore di lavoro per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, nonostante la sussistenza di condizioni di pericolo per le modalità dell'esecuzione, il comportamento imprudente o negligente del lavoratore assume efficacia soltanto di mera occasione o modalità dell'iter produttivo dell'evento, la cui responsabilità va, dunque ascritta per intero al datore di lavoro.
Questa Corte ha, infatti, già rilevato che il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore dipendente - in quanto attuativa di uno specifico ordine di servizio del datore di lavoro (o del dirigente preposto che ne faccia le veci) - finisca per configurarsi nell'eziologia dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo del danno, tale condotta, proprio perchè "imposta" in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell'ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso (cfr. in tal senso Cass. n. 5024 del 8 aprile 2002; Cass. n. 3213 del 18 febbraio 2004, Cass. n. 1994 del 13 febbraio 2012).
Nel caso in esame, la società ricorrente pretende di dedurre l'avvenuta violazione da parte di C.V. dei doveri di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5, al fine di sostenere l'ascrivibilità dell'infortunio mortale ad esclusiva responsabilità dello stesso, dalle seguenti circostanze: l'essere l'infortunato salito sul tetto ancorchè il programma dei lavori prevedesse che egli restasse a terra ed ancorchè nessuno avesse disposto che egli dovesse salirvi; l'essere stati tutti lavoratori informati dei rischi dei lucernari in plexiglass e della fragilità di detto materiale e l'essere le strisce di plexiglass riconoscibili; l'essere state adottate le misure per evitare il calpestio dei lucernari; l'essere l'infortunato - il quale sin dal 1995 era rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed aveva collaborato alla stesura del documento di valutazione dei rischi - ben a conoscenza dei luoghi e delle loro caratteristiche ed in particolare a conoscenza dei camminamenti in cemento che consentivano di evitare il plexiglass, l'essere l'infortunato salito sul tetto per motivi non lavorativi, l'essere risultato che il secchio ritrovato era stato usato e calato al suolo dal solo F.. In buona sostanza, ad avviso della ricorrente la caduta da tetto sarebbe stata la conseguenza di una iniziativa del C., non richiestagli dal datore di lavoro che gli aveva affidato il diverso incarico di rimanere a terra e comunque sarebbe riconducibile a colpa del lavoratore il quale, benchè edotto dei rischi dei lucernari in plexiglass e pur in presenza delle misure atte ad evitare il camminamento degli stessi, aveva agito in modo assolutamente improvvido, con la conseguenza che l'infortunio mortale che ne era derivato non poteva essere attribuito a responsabilità del datore di lavoro. Invero la Corte territoriale ha analizzato in maniera adeguata ed esaustiva tutte le risultanze istruttorie ed ha preso adeguatamente in esame, sulla base del contesto in cui si era verificato l'infortunio, oltre alle circostanze indicate in questa sede dalla ricorrente anche altre ritenute pregnanti e così innanzitutto che il C., insieme con il F., era stato adibito ad un compito esorbitante rispetto alle normali mansioni, che, in particolare, l'amministratore della VEAT si era rivolto alla vittima chiedendogli di "organizzare il lavoro di pulitura delle canaline". Significativa era stata, dunque, l'esistenza di una disposizione che, in quanto diretta alla soluzione del problema delle infiltrazioni di acqua che si erano verificate sul tetto del magazzino e per l'ampiezza dell'ordine e l'assenza di specificazioni, non poteva non comportare (o comunque non era tale da escludere ragionevolmente) anche una verifica diretta sul tetto del magazzino."
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-09-2012, n. 16474
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